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Sabato, 28 Gennaio 2023

NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO



NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO


Con delibera n. 4 del 25.1.2023 all'unanimità il Consiglio Comunale ha deciso non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.

Diverse le ragioni di questa scelta.
1.  la prima di natura tecnica: l’annullamento avrebbe avuto per oggetto le solo somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica sarebbero rimaste interamente dovute.
Se lo scopo della misura era quello di liberare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione dE-R dai crediti più vetusti (come avviene invece per le imposte dovute allo Stato e agli enti previdenziali), lo stralcio, non cancellando le somme dovute, ma solo sanzioni e interessi, non avrebbe determinato alcun effetto.
2.  la seconda di natura etico/politica: provvedimenti come lo stralcio disincentivano i comportamenti virtuosi e contrastano con il principio di equità nei confronti dei cittadini, la stragrande maggioranza dei quali adempie ai propri obblighi di contribuzione al sostenimento della spesa pubblica. Un pessimo segnale.
3.  in ogni caso va ricordato che, comunque, le cartelle esattoriali emesse dai Comuni e affidate all’agente della riscossione fra il 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere oggetto di Rottamazione quater: in questo caso, il contribuente deve però fare domanda, entro il prossimo 30 aprile specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

 


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