Seguici su
Cerca

Ordinanza Sindacale n.1_2024. Divieto di abbandono nastri colorati e lancio di palloncini in gomma, anche compostabili o biodegradabili e similari, riempiti con gas più leggeri dell’aria.

Divieto di abbandono nastri colorati e lancio di palloncini in gomma, anche compostabili o biodegradabili e similari, riempiti con gas più leggeri dell’aria.

Data:
Giovedì, 12 Dicembre 2024
Ordinanza Sindacale n.1_2024. Divieto di abbandono nastri colorati e lancio di palloncini in gomma, anche compostabili o biodegradabili e similari, riempiti con gas più leggeri dell’aria.

Descrizione

IL SINDACO
PREMESSO CHE
:

 - studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell’ambiente;

 - a causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita acquatica, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;

 - i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali acquatici e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art.117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell’art.1, comma 1, della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale;

 - la parte IV del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

- l’art. 192 del D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa” e che “il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione tesa a voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e a promuovere ogni attività di “conservazione” del territorio;

 

VISTE le linee guida del Ministero dell’Ambiente;

VISTA la legge 689/81 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

 

ORDINA

 

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma, anche compostabili o biodegradabili e similari riempiti con gas più leggeri dell’aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte;

 

DISPONE

 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:

  • Prefetto di Novara;

ed a :

  • -Stazione Carabinieri di Arona;
  • Ufficio di Polizia Locale del Comune di Oleggio Castello;

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonchè l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

 

che i trasgressori alla presente ordinanza, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità del fatto, così come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

 

INFORMA

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune.


Documenti allegati

A cura di

Luogo

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

12/12/2024 12:32




Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri