IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'istanza presentata dalla signora Bellini Elena in data 4/11/2025 di cui al prot. n. 5366/25, in qualità di Presidente del Circolo ricreativo Pro Oleggio, con sede in Oleggio Castello, Via Monte Oleggiasco n.18, intesa ad ottenere l’occupazione di suolo pubblico di Piazza Comolli il giorno domenica 30 novembre 2025 per l’organizzazione di mercatini natalizi;
Considerato che al fine di consentire la manifestazione di cui sopra, si rende necessario imporre la chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Comolli (all’intersezione con Via Vittorio Veneto) e in via Manzoni (all’intersezione con Via Monte Rosa) e l’istituzione di stalli per disabili in Via Manzoni dal civico n. 6 al civico n. 10, per consentire lo svolgersi della manifestazione in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
- la chiusura ed il divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Comolli (all’intersezione con via Vittorio Veneto) e in via Manzoni (all’intersezione con via Monte Rosa) il giorno domenica 30 novembre 2025 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine della manifestazione;
- divieto di sosta con rimozione forzata in Via Manzoni dal civico n. 6 al civico n. 10 con istituzione di n. 10 (dieci) stalli di sosta per disabili il giorno domenica 30 novembre 2025 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine della manifestazione.
INFORMA
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”.
I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.