IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'istanza presentata il giorno 06/12/2025 di Prot. n° 5975/2025 dalla Sig.ra AGAZZONE MARA nata a Borgomanero il 29/09/1976, cod. fisc. GZZ MRA 76P69 B019E, in qualità di titolare della Società INTERCOM S.r.l. con sede in Via Piantà n° 8 – 28010 VAPRIO D’AGOGNA (NO), P. I.V.A. 01538710037, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’istituzione di senso unico alternato in Via Pianelle, via Masera e via Niccolini, mediante l’impiego di impianto semaforico mobile/moviere dal giorno 15/12/2025 al giorno 16/01/2026, dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di posa fibra ottica;
Ritenuto quindi di disporre apposita ordinanza di circolazione stradale al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
- dal giorno 15/12/2025 al giorno 16/12/2025 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque fino ad ultimazione dei lavori istituzione di senso unico alternato in via Pianelle da civico n. 2/j (fronte parco giochi) al n. 9/d (traversa di via Pianelle);
- dal giorno 16/12/2025 al giorno 15/01/2026 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque fino ad ultimazione dei lavori istituzione di senso unico alternato in via Masera dall’intersezione con la S.P. 159 all’intersezione con strada Prato Grande per proseguire fino al civico n. 17 ;
- dal giorno 15/01/2026 al giorno 16/01/2026 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 e comunque fino ad ultimazione dei lavori istituzione di senso unico alternato in via Niccolini dall’intersezione con via Panoramica per circa 120,00 m. direzione parco Lagoni;
INFORMA
In caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause diverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.
L’impresa esecutrice dei lavori:
- è incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
- dovrà collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- dovrà tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
- dovrà - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
- dovrà fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi;
- è tenuta ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”.
I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.