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Ordinanza Sindacale n.1/2026

Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici.
Data:
Mercoledì, 21 Gennaio 2026
Ordinanza Sindacale n.1/2026

Descrizione


IL SINDACO
  

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e che, i provvedimenti in questione, concernenti l’incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

RITENUTO necessario ed urgente – vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l’utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

  • l’art 54 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
  • gli artt. 659 e art. 703 del Codice Penale;

  

ORDINA

 

con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico e privato, su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, il divieto di utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici;

 

SI DISPONE 

  • che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;
  • che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Oleggio Castello, al Prefetto di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Novara, alla Compagnia dei Carabinieri di Arona, alla Guardia di Finanza di Novara, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara;
  • che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sull’Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 


SI RACCOMANDA
 

che la presente ordinanza, vista l’importanza e la funzionalità a vantaggio della pubblica e privata incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai cittadini presso le proprie abitazioni, residenze e domicili;
 

INFORMA
 

che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità del fatto, così come stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, nonché ai sensi dell’art. 650 c.p.;

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line di questo Comune.


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

21/01/2026 13:46




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