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Ordinanza CdS n°5/2026

Istituzione di senso unico alternato in via Monte Oleggiasco per la realizzazione di nuova linea elettrica B.T.
Data:
Giovedì, 05 Marzo 2026
Ordinanza CdS n°5/2026

Descrizione

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista l'istanza presentata il giorno 03/03/2026 di Prot. n° 1110/2026 dalla Società ELECNOR Servicios y Proyectos S.A.U. con sede in Via Alcide de Gasperi n. 24 – 28060 San Pietro Mosezzo, P. I.V.A. 02671430037, in persona del legale rappresentante pro tempore, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’istituzione di senso unico alternato in via Monte Oleggiasco - S.P. 159 “Montrigiasco – Oleggio Castello” dal Km. 2+254 al km 2+266 (fronte Associazione Pro Oleggio Castello) mediante l’impiego di impianto semaforico mobile/moviere dal giorno 09/03/2026 al giorno 11/03/2026, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova linea elettrica B.T.;

 

Ritenuto quindi di disporre apposita ordinanza di circolazione stradale al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;

 

Visto il parere favorevole del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del 15/10/2025 class n. 34.43.01/546.3.8;

 

Visto il nulla-osta per manomissione di suolo pubblico rilasciato dalla Provincia di Novara, Settore Tecnico del 27/10/2025 prot.n. 30855/2025 e successivo parere favorevole della Provincia di Novara, Settore Viabilità, per emissione di ordinanza per senso unico alternato su detto tratto di strada del 4/03/2026 prot.n. 2026/5839;

 

Vista l’autorizzazione alla rottura del sedime stradale rilasciata da Codesto Comune in data 16/12/2025 prot.n. 4505 e successiva autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata da Codesto Comune in data 24/02/2026 prat.n. 1/2026;

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);

 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA

 

°dal giorno 9/03/2026 al giorno 11/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, istituzione di senso unico alternato mediante l’impiego di impianto semaforico mobile/moviere in via Monte Oleggiasco - S.P. 159 “Montrigiasco – Oleggio Castello” dal Km. 2+254 al km 2+266 (fronte Associazione Pro Oleggio Castello);

 

INFORMA

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause diverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.

 

L’impresa esecutrice dei lavori:

 

  1. è incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
  2. dovrà collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
  3. dovrà tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
  4. dovrà - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
  5. dovrà fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi;
  6. è tenuta ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio.

 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”.

 

 

I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

 


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Ultimo aggiornamento

05/03/2026 10:33




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