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Ordinanza Codice della Strada n°08/2026

Chiusura via Mottarone civico 4 per lavori di abbattimento pianta - 05/05/2026
Data:
Mercoledì, 15 Aprile 2026
Ordinanza Codice della Strada n°08/2026

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista l'istanza presentata il giorno 14/04/2026 di Prot. n°1851, dal sig. Lazzarin Angelo Fabrizio in qualità di Legale rappresentante della Ditta LAZZARIN ANGELO FABRIZIO (P.IVA 01411360032) con sede in Lesa (NO) Via Alla Cartiera 54, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la chiusura di via Mottarone all’altezza del civico n. 4, per il giorno 5 maggio 2026 dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00 e comunque sino a termine intervento, al fine di consentire l’abbattimento pianta in proprietà privata a confine con strada comunale;

 

Ritenuto quindi di disporre la chiusura del tratto di strada cui trattasi al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);

 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA

 

Il giorno 5 maggio 2026 (martedì) dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00 e comunque sino a termine intervento:

 

La chiusura di via Mottarone all’altezza del civico n. 4.

 

                                                            INFORMA

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause diverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori:

 

  1. è incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
  2. dovrà collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
  3. dovrà tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
  4. dovrà - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
  5. dovrà fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi.

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”.

I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.


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Ultimo aggiornamento

15/04/2026 13:20




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