IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato il Piano Viabilità 2025 e le proposte in esso contenute con particolare riferimento all’adozione del senso unico di marcia in via San Martino per una gestione efficiente e sicura delle aree di parcheggio dei veicoli, rispettando gli spazi di manovra dei passi carrabili presenti che abbia come obiettivo primario la tutela della pubblica incolumità e del traffico veicolare;
Tenuto conto della fase sperimentale della nuova viabilità durante la quale sono state valutate l'efficacia e l'impatto delle modifiche viabilistiche;
Vista l’adozione della soluzione viabilistica definitiva ed avendo installato nuova segnaletica stradale visibile e conforme alla normativa vigente;
Ritenuto quindi di disporre apposita ordinanza di istituzione di senso unico in via San Martino con direzione dal civico n. 27 al civico n. 1 per le ragioni sopra descritte;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
dal giorno venerdì 26 giugno 2026 l’istituzione di senso unico di marcia in via San Martino con direzione dal civico n. 27 al civico n. 1;
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”.
I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.