IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'istanza presentata il giorno 03/11/2026 (ns. prot. n. 5167/26) dalla società Acqua Novara VCO Spa con sede in Borgomanero, via Loreto n. 19, intesa ad ottenere, la chiusura totale del tratto stradale non asfaltato di via Masera e l’istituzione di senso unico alternato di via Pianelle dall’intersezione con via Masera fino all’altezza del civico n. 20 circa dal giorno 10/11/2026 al giorno 20/11/2026 dalle ore 8:30 alle ore 17:00;
Considerato che al fine di consentire i lavori di cui sopra, si rende necessario imporre sia la parziale che la totale chiusura dei tratti stradali indicati per consentire l’esecuzione delle opere di cui trattasi in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
- dal giorno 10/11/2026 al giorno 20/11/2026 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 la chiusura del tratto stradale non asfaltato di via Masera;
- dal giorno 10/11/2026 al giorno 20/11/2026 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 l’istituzione di senso unico alternato in via Pianelle, dall’intersezione con via Masera fino all’altezza del civico n. 20 circa;
PRESCRIVE
- Alla Ditta esecutrice dei lavori la collocazione di idonea segnaletica e cartellonistica stradale di lavori in corso e segnaletica di pre-avviso 48 ore prima dell’esecuzione delle opere. Tale segnaletica e cartellonistica stradale dovrà sempre essere mantenuta in loco in buono stato, opportunamente zavorrata e perfettamente leggibile.
INFORMA
In caso di condizioni meteorologiche avverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.
L’impresa esecutrice dei lavori:
- e’ incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
- dovra’ collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- dovra’ tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
- dovra’ - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
- dovra’ fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi;
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”
I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Oleggio Castello, lì 5 novembre 2026